Si ritiene opportuno ricordare a tutti gli iscritti che, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine ai fini dell’esercizio della professione, sia essa in regime di pubblico impiego che di libera professione che di volontariato, la cancellazione dall’Ordine comporta l’impossibilità di svolgere, a qualunque titolo e in qualunque modalità, l’attività professionale. Può chiedere la cancellazione dall’Ordine chi:

  • non esercita l’attività professionale (né in qualità di volontario, né di dipendente, né di libero professionista);
  • è in regola con i pagamenti della quota di iscrizione. In ogni caso LA CANCELLAZIONE NON ESTINGUE DEBITI PREGRESSI.

Per la cancellazione dall’Ordine è necessario inviare il modulo tramite PEC, entro e non oltre il termine del 30 Novembre dell’anno in corso. 
Ricevuta la comunicazione, il Consiglio Direttivo delibererà la cancellazione e successivamente informerà l’interessato; è fatto salvo il diritto dell’Ordine al recupero delle somme relative alle quote pregresse eventualmente non pagate.
Si precisa che una volta che sia intervenuta la cancellazione, per iscriversi nuovamente, si dovrà presentare la domanda d’iscrizione e si dovranno pagare sia la tassa governativa che la quota annuale dell’Ordine.

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