PILLOLE DI AGGIORNAMENTO SUL SISTEMA ECM
Premessa
Con questo elenco di FAQ intendiamo soddisfare la necessità d’informazione dei professionisti iscritti all’Ordine ed al Co.Ge.A.P.S. e renderli autonomi nella ricerca diretta sui siti istituzionali delle risposte ai loro interrogativi e della soluzione ai loro dubbi. Ci siamo rifatti nella scelta ai quesiti più ricorrenti ricevuti.
Cos’è il Co.Ge.A.P.S.?
Il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) è un organismo che riunisce le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi e le Associazioni dei professionisti della salute che partecipano al programma di Educazione Continua in Medicina.
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni del 5 novembre 2009, il Co.Ge.A.P.S. è “l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti Ecm attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte”.
Link: http://wp.cogeaps.it/
Inoltre con l’Accordo 2/02/2017 è stato approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute” che all’art. 22 declina tutti i compiti del Co. Ge.A.P.S. L’accordo è disponibile sul sito ECM dell’Age.na.S. nella sezione normativa al link https://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx
Cos’è l’Age.na.S.?
L’ Age.na.S. (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali), istituita con decreto legislativo del 30 giugno 1993 n.266 e s.m., è “un’Agenzia dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute”.
Si configura come organo tecnico-scientifico del SSN e svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Punto di raccordo tra il livello centrale, regionale e aziendale, l’Agenzia assicura il proprio supporto tecnico-operativo alle Regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure.
La Legge 244/2007 affida ad AGENAS la gestione amministrativa del sistema ECM ed il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua, che è l’organismo di governance di tutto il sistema ECM.
Link: https://www.agenas.gov.it/
Cos’è l’Ecm?
L’Ecm (Educazione Continua in Medicina) è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità.
Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività Ecm” che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017 ed è consultabile a questi link:
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute”:
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf
Link al sito Ecm: https://ape.agenas.it/Home.aspx
Qual è la decorrenza dell’obbligo di acquisizione dei crediti Ecm?
L’obbligatorietà di acquisizione dei crediti Ecm decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione all’Ordine professionale.
Quale data di partenza inserire per il conteggio e la visualizzazione dei propri crediti Ecm?
Una volta completata e confermata la procedura di registrazione si accede sul sito Co.Ge.A.P.S. alla pagina intitolata “Modifica del calcolo della decorrenza dell’obbligo ECM” ove è già presente la data del 12-12-2018. Su base volontaria il professionista può variare tale data con una precedente indicando l’anno di inizio della propria attività professionale.
Attenzione: una volta inserita una data e inviata non è più possibile cambiarla. Quindi la variazione può essere fatta solo una volta.
Ciò non modifica nulla del calcolo dell’obbligo formativo ed è funzionale solo per coloro che intendono dichiarare che esercitavano la professione negli anni precedenti l’obbligo di iscrizione. In ogni caso la certificazione e, di conseguenza, il calcolo dell’obbligo formativo triennale, sono calcolabili solo a partire dal triennio 2011-2013. Precedentemente si era in fase sperimentale.
Come trasferire i crediti da un triennio all’altro?
È facoltà dei professionisti sanitari spostare crediti Ecm, da un triennio formativo al precedente, per il recupero di eventuali crediti non acquisiti nel triennio precedente, con formazione svolta nel triennio immediatamente successivo.
Il seguente link collega al documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra la procedura di spostamento dei crediti Ecm:
http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2020/10/GuidaUtente_SpostamentoCrediti.pdf
Come aggiungere gli eventi mancanti?
È ammessa la registrazione manuale di crediti Ecm non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S., acquisiti a partire dal 2011.
Procedura: i professionisti sanitari presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tramite portale Co.Ge.A.P.S., alla Commissione nazionale per la formazione continua.
Successivamente:
- Accedi all’area riservata con Username e Pw
- Clicca su Partecipazione Ecm
- Clicca su Crediti mancanti
- Clicca su Aggiungi evento non presente
- Inserisci tutti i dati ed i file richiesti
- Invia
Cosa si intende per autoformazione?
L’attività di autoformazione consiste nella lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non accreditati come eventi formativi Ecm.
Per il triennio 2017/2019 il numero complessivo di crediti riconoscibili per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale valutando, sulla base dell’impegno orario autocertificato dal professionista, il numero dei crediti da attribuire.
Rimane ferma la facoltà di Federazioni, Ordini, di prevedere ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni.
Fonte: Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario
Perché è necessario mantenere attiva la formazione continua?
Il professionista sanitario ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista.
Il Manuale sulla formazione continua del Professionista Sanitario fissa la disciplina nazionale Ecm specificatamente rivolta al professionista sanitario e sostituisce le precedenti delibere adottate dalla Cnfc nei punti in cui è difforme. Le eventuali successive edizioni del presente Manuale saranno pubblicate, entro il 31 dicembre di ogni anno, all’interno del Programma nazionale Ecm predisposto dalla Cnfc.
Qui di seguito il link al documento corrente:
Possono essere inseriti anche Master, Corsi di Laurea, Corsi e/o Convegni senza crediti ECM o che non riguardano la professione?
Può essere inserito tutto ciò che è coerente con quanto indicato nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – La formazione continua nel settore “Salute” a proposito di Obiettivi formativi e Dossier formativo:
- Art. 28 Obiettivi formativi: Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale Ecm, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
- Art. 29 Dossier formativo: Il dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla specializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Il dossier formativo deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi formativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato.
Qui di seguito il link al documento corrente:
Qual è il percorso per assegnare i crediti Ecm per l’attività di tutoraggio individuale ad esempio ai tutor dei Corsi di Laurea?
I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi Ecm svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti Ecm.
Tra le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali c’è l’attività di tutoraggio individuale.
Al seguente link il documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra la modalità attraverso cui il Professionista Sanitario può inoltrare richiesta di riconoscimento dei crediti Ecm per attività di tutoraggio sulla banca dati del Co.Ge.A.P.S.:
http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Tutoraggio.pdf
Come possono gestire i liberi professionisti i crediti legati al loro autoapprendimento?
I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi Ecm svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti Ecm.
Tra le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali c’è l’autoformazione.
Originariamente, l’acquisizione di crediti per questa attività era consentita ai soli liberi professionisti, ma la fruizione di questa tipologia di crediti è stata estesa a tutti i Professionisti con la Delibera Cnfc dello 07/07/2016.
Al seguente link il documento, presente sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Guide utente Area Riservata), che illustra l’attribuzione di crediti ECM tramite autoformazione, e la registrazione degli stessi nella banca dati del Co.Ge.A.P.S., da parte del Professionista Sanitario:
http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2019/02/Guida-Crediti-ECM-Autoformazione.pdf
Cos’è la Formazione sul campo e quali sono i criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm?
La Formazione sul campo (Fsc), si caratterizza per il luogo di svolgimento e per il tipo di attività. A differenza della formazione Residenziale (Res) la specificità dell’evento di Fsc è l’ambito in cui la formazione viene erogata: la caratteristica fondamentale infatti è quella di effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente o nel suo ambito, la formazione può portare a replicare/simulare attività o comportamenti, da mettere a frutto nell’esercizio dell’attività lavorativa. In particolare:
- Training individualizzato;
- Gruppi di miglioramento;
- Attività di ricerca.
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sulla Fsc si consiglia di consultare l’Allegato E Formazione sul campo al “Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm”. Link: https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Manuale_nazionale_accreditamento_eventi_ECM/ALLEGATO_E_Formazione_Sul_Campo.pdf
Per approfondimenti ed ulteriori informazioni sui criteri per l’assegnazione dei crediti Ecm si consiglia di consultare il seguente documento:
Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività Ecm (in vigore per gli eventi validati a partire dal 01/01/2019)
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/criteri_assegnazione_crediti_2019.pdf